Art. 1.

      1. Dopo la lettera l-quater) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, è aggiunta la seguente:

          «l-quinquies) il 19 per cento del premio assicurativo sulla responsabilità civile auto corrisposto dal sottoscrittore del contratto assicurativo».